Certificazione: sì o no?

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È certamente un documento di notevole importanza la Direttiva del 27 dicembre 2012 emanata dal Ministero dell’Istruzione, intitolata «Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica». In essa vengono illustrati gli interventi proposti per i soggetti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e si forniscono indicazioni organizzative anche sull’inclusione di quelli che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento), ma che presentano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale.

 

In questo documento l’area dello svantaggio scolastico riguarda problematiche diverse raggruppate in tre grandi parti: la disabilità, i disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Il concetto di BES si fonda su di una visione globale della persona, secondo il modello ICF (International Classification of Functioning, disability and health), fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).
Le norme principali di riferimento per tutti i soggetti con difficoltà sono: la L. 104/1992, per la disabilità, la L. 53/2003 sulla personalizzazione, la L. 170/2010 e successive integrazioni, per gli alunni con DSA.
La Direttiva sposta il “focus” del disagio e della difficoltà dalle procedure di certificazione all’analisi dei bisogni di ogni studente ed estende in modo definitivo a tutti quelli in difficoltà il diritto – e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione del loro progetto educativo, anche attraverso il ricorso a misure dispensative e all’utilizzo di strumenti compensativi. In particolare si suggerisce anche la stesura di un Piano Didattico Personalizzato, per il singolo alunno o per tutti gli alunni BES della classe. Si tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più adeguate; occorre adottare una didattica “inclusiva” più che una didattica “speciale”. Per gli alunni con disabilità e con DSA la normativa stabilisce che le certificazioni cliniche debbano pervenire esclusivamente dalle ASL (o da centri convenzionati o accreditati con esse), ma la Direttiva non contempla gli altri casi di BES relativi allo svantaggio. Questo richiede un approfondimento e un accrescimento delle competenze specifiche di docenti e dirigenti scolastici e a tale scopo è stato siglato un accordo tra il MIUR e le Università per l’attivazione di corsi di perfezionamento professionale e/o master rivolti al personale della scuola. Un contributo importante è offerto anche dai Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituiti presso Scuole Polo; essi sono collegati con i GLIR (Gruppi di Lavoro per l’Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità Regionali, introdotti dalle Linee Guida del 4 agosto 2009), con i GLIP (Gruppi a livello Provinciale) e con i GLHI (Gruppi di Lavoro Handicap d’Istituto, introdotti dall’articolo 15 della Legge 104/92).
Chiara Ludovisi, sul sito www.superabile.it, riporta l’opinione di Andrea Canevaro (pedagogista che si interessa in modo particolare alle problematiche dei soggetti diversamente abili):
«In presenza di un contesto così complesso e variegato, Andrea Canevaro ha suggerito il superamento del tradizionale “sostegno individuale” e il passaggio a un “sostegno di prossimità”, in cui non si promuova tanto lo “specialismo esclusivo”, quanto la tessitura di “relazioni tra professionalità competenti e il contorno sociale non competente che con il soggetto ha maggiore intensità di rapporti”: “non propongo di eliminare il sostegno – precisa Canevaro – ma di perfezionarlo, rendendolo evolutivo”».
La circolare n. 8 del 6 marzo 2013, applicativa della Direttiva del 27 dicembre 2012, fornisce indicazioni operative riguardanti la gestione dei soggetti BES. I Bisogni Educativi Speciali sono riferiti non solo agli alunni “certificati”, ma anche e soprattutto a quelli con «svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse».Per gli alunni appartenenti a culture “altre” la circolare sollecita gli insegnanti a «adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività per le quali la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.)». Con questa circolare viene fatta chiarezza ulteriore circa i metodi e le strategie didattiche che tutti gli insegnanti di classe hanno il diritto/ dovere di adottare nei confronti di tutti quegli alunni che in vari modi e forme necessitano di una “cura” particolare, più mirata , più “curvata” sulle loro esigenze. L’individuazione di questi alunni spetta ai singoli consigli di classe che devono redigere il Piano Didattico Personalizzato. Questa decisione del Ministro, giudicata positiva sotto l’aspetto umano e educativo, ha destato perplessità circa la sua legittimità in quanto gli si contesta di aver fatto ricorso alle leggi speciali (la 104 per l’handicap e la 170 sui DSA) per estendere anche agli alunni BES le provvidenze da esse previste.

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Ugo Avalle

Pedagogista-formatore e docente a contratto presso l’Università degli studi di Torino.

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