L’adozione dei libri di testo

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Come spesso accade nel mondo della scuola, una singola attività suscita interrogativi e riflessioni che portano l’osservatore e l’operatore ben al di là dell’ambito cui quella singola attività si riferisce. Tipico esempio di questa fenomenologia è costituito da quella complessa e non univoca procedura che porta il nome di “adozione dei libri di testo”.

67_foto01Da un punto di vista generale, l’adozione dei libri di testo coinvolge una pluralità di portatori d’interessi: i fruitori del “prodotto libro”, cioè gli attori del processo d’insegnamento/apprendimento, quindi i docenti e gli studenti, le famiglie, che partecipano della vita scolastica dei loro figli talora interagendo con loro nello studio e comunque sostenendo le spese di acquisto dei libri, le case editrici, specializzate e non, che legittimamente impostano la loro attività attorno alla produzione, pubblicazione e vendita del “prodotto libro”, le istituzioni scolastiche che attraverso gli organi monocratici (il dirigente scolastico) e collegiali (i consigli di classe prima, poi il collegio dei docenti e infine il consiglio d’istituto) sono il luogo fisico e virtuale in cui l’attività si svolge e viene certificata sulla base delle norme permanenti e annuali emanate dal Parlamento e dal ministero.

Da un punto di vista più settoriale e tecnico, la procedura di adozione dei libri di testo, come si è venuta configurando negli ultimi anni, specialmente a partire dal 2008, comporta un notevole grado di complessità: l’adozione del singolo testo deve tener conto del nuovo quadro normativo (dal 2003, legge 53, e dal 2004, decreto legislativo 59, non si parla più di programmi ma di indicazioni nazionali) e quindi di un rapporto meno costrittivo e più creativo per il docente rispetto ai contenuti di un testo scolastico. Inoltre si sono intensificate le esigenze di una programmazione collegiale rispetto alla libera scelta del singolo docente (si pensi al ruolo crescente dei dipartimenti disciplinari o per aggregazioni di discipline affini rispetto alle deliberazioni del collegio dei docenti per la definizione del Piano dell’offerta formativa (1). Infine le delibere degli organi collegiali (oltre alla diretta responsabilità del dirigente scolastico in termini d’indirizzo e vigilanza) debbono tener conto dei vincolanti tetti di spesa annualmente definiti a livello ministeriale e quindi devono abbastanza frequentemente mediare fra esigenze divergenti (l’apprezzamento culturale per un testo rispetto al suo costo, il fatto che nessun docente può vantare primogeniture per la sua disciplina e per la sua scelta rispetto a quelle operate dai colleghi all’interno di ogni singolo Consiglio di classe). Questa complessità trova anche la sua cassa di risonanza a livello politico: ogni anno, mentre si sviluppa la procedura per l’adozione dei libri, si sviluppano polemiche di vario tipo.

Quelle ideologiche politiche rispetto al contenuto giudicato parziale e culturalmente fuorviante di alcuni testi in quanto da alcuni si ritiene che un libro di testo debba in qualche modo essere pluralista nella stessa misura in cui debbono (o dovrebbero) esserlo le trasmissioni della rete televisiva pubblica. Quelle ideologiche sociali, preminenti negli ultimi anni, rispetto al costo dei libri di testo, visti come una voce, al pari di altre, che grava annualmente sul “paniere” familiare (le associazioni dei consumatori sono particolarmente attente a questo aspetto – il “carolibri” – come sono attente al peso dei libri stessi a tutela della salute degli studenti); il ministero già nella circolare 16 del 2009 ha segnalato come obiettivo da raggiungere nell’adozione dei libri di testo “il contenimento delle spese per le famiglie” ed ha previsto fondi per la “gratuità parziale” dei libri di testo (noleggio, comodato d’uso, assegni regionali per garantire il diritto allo studio). Del resto alcune associazioni dei consumatori hanno anche contestato la richiesta di contributi da parte delle scuole, sottolineando il carattere facoltativo degli stessi nei confronti invece delle tasse scolastiche, dovute allo Stato e obbligatorie, fatte salve le esenzioni previste dalla legge. Contestazione che ha il suo fondamento, come del resto ha pure fondamento la constatazione che negli ultimi cinque anni gli stanziamenti ministeriali a favore delle istituzioni scolastiche autonome sono diminuiti progressivamente di circa il 60%.

C’è anche da sottolineare una riflessione diffusa negli ambienti scolastici: il mondo politico e l’associazionismo pongono molto l’accento sui costi dei libri (e in genere sul costo della cultura), mentre, nel nome della libertà del consumatore e degli incentivi alla crescita economica, sono molto meno attenti e critici rispetto ad altre fonti di spesa (si pensi alle voci di spesa rappresentate dal gioco d’azzardo e dal divertimento). Scendiamo nel dettaglio e analizziamo la procedura per l’adozione dei libri di testo che è definita annualmente dal ministero (ora MIUR, ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma negli ultimi anni ha mutato spesso di nome e struttura) e costituisce lo strumento principe delle adozioni. Tale procedura essenzialmente prevede due atti normativi: la circolare con le “indicazioni operative” e il decreto che stabilisce i prezzi di copertina per la scuola primaria e i tetti di spesa per la dotazione libraria delle scuole secondarie di primo e secondo grado (2). Opportunamente la circolare di questo anno (la numero 18 del 9 febbraio 2012 (3)) sottolinea due aspetti che rappresentano, come dopo si cercherà d’illustrare, anche delle criticità della situazione attuale. Il primo aspetto è quello relativo alla forma mista delle adozioni: cioè dall’a.s. 2012/2013 i testi devono essere redatti o in forma mista (cartacea e digitale) o in formato digitale (e quindi scaricabili dalla rete); il secondo riguarda l’adeguamento dei testi presenti sul mercato alle recentissime innovazioni ordinamentali che riguardano il secondo biennio e l’ultimo anno delle scuole secondarie superiori: infatti tali indicazioni nazionali precedute dalle linee guida sono state rese note per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali solo nel mese di dicembre 2011. La circolare 18 fa riferimento alla circolare 16 del 10 febbraio 2009; in effetti si trova in questa circolare la “compiuta regolamentazione… della normativa primaria vigente”.

La circolare 16 ha innovato profondamente la tradizione rispetto all’adozione dei libri di testo, in quanto ha reso operativi i criteri definiti nei D.L. n. 112/2008, dal D.L. n. 137/2008 e dal D.L. n. 134/2009. Il D.L. n. 112/2008 è stato convertito in legge – la 133/2008 – e l’art. 15 prevede il progressivo adeguamento dei libri di testo nel duplice formato, cartaceo e digitale, e la definizione dei tetti di spesa attraverso un apposito decreto; il D.L. n. 137/2008 è stato convertito in legge – e l’art. 5 prevede che l’adozione di un testo abbia la durata di 5 anni nella scuola primaria e di 6 anni nella secondaria; il D.L. n. 134/2009 è stato convertito in legge (la 167/2009) e l’art. 1ter prevede la sostituzione dei libri adottati prima della loro scadenza naturale solo qualora non sia previsto il formato misto oppure si abbiano modifiche ordinamentali che rendano necessaria una diversa adozione per adeguare i testi alle novità introdotte. Della circolare 16/2009 merita porre in evidenza, fra i molti, alcuni aspetti specifici, che, come abbiamo detto, sono fatti propri dalla attuale circolare, la 18/2012.

Al punto 3 della premessa si legge che “i testi scolastici centrati sui nuclei essenziali delle varie discipline” possono essere integrati da “diverse risorse strumentali” come quelle disponibili in rete oppure in altri testi, presenti nelle biblioteche scolastiche di classe o d’istituto. Poco dopo al punto 1 della trattazione (“Le funzioni dei libri di testo”) sono definite “buone pratiche” quelle che vedono i docenti proporre ai loro studenti l’uso di testi, dispense, questionari sia in forma cartacea che in forma digitale attraverso i siti d’istituto, soprattutto nella parte in cui è possibile lo scambio d’informazioni fra docente e discente. Al punto 3.5 (“La pubblicità delle adozioni”) si impegnano gli organi collegiali e la dirigenza a dare la più ampia pubblicità alle adozioni, soprattutto chiarendo la distinzione fra testi adottati (con regime di obbligatorietà) e quelli consigliati (con regime di facoltatività). Anche le motivazioni delle adozioni, presenti nei verbali sotto forma di delibere, richiedono una particolare cura: per esempio il Tar della Lombardia non ha ritenuto motivazione valida e sufficiente per un’adozione quella che evidenzia unicamente la bontà didattica della scelta effettuata, senza dire nulla sugli altri criteri cui ogni adozione deve rispondere, tra i quali la qualità e disponibilità dei formati e il costo (cfr. Tar Lombardia, Milano, sent. n. 927/ 2006). La scuola nei suoi atti amministrativi deve tener conto del dettato dell’art. 3 della legge 241/1990: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, deve essere motivato”. La materia dunque è vasta ed è analizzabile da diversi punti di vista. Si avanzano qui alcune riflessioni critiche che, a parere di chi scrive, devono costituire l’oggetto d’indagini nei prossimi anni, man mano che le novità introdotte a partire dal 2009 si diffonderanno e manifesteranno i loro effetti.

L’adozione in forma mista (testo cartaceo e digitale) è un mero dato quantitativo oppure rappresenta anche un dato qualitativo? Se la si riduce a dato quantitativo con riflesso principalmente sui costi per gli acquirenti, allora perde molto delle sue potenzialità d’innovazione; se invece la si considera anche da un punto di vista qualitativo, allora non può restare un fenomeno isolato nella pratica didattica, ma deve essere accompagnata da una maggiore ricchezza di dotazione di strumentazione elettronica sia in classe che nelle case. Infatti l’utilizzo del testo in formato digitale apre a prospettive diverse da quelle offerte dal testo in formato cartaceo. Qualcosa nel merito si è iniziato a fare (progetti mirati, l’introduzione delle LIM, lavagne interattive multimediali), ma molto rimane a partire dalle strutture edilizie di molti istituti che non sono adeguate a ospitare attività che implicano un uso importante delle nuove tecnologie.Il mondo della scuola non deve cadere, rispetto al duplice formato dei testi, nella dicotomia che per comodità possiamo definire l’ennesima pagina del conflitto fra “apocalittici e integrati”. Infatti la sfida sta nell’innovare il processo d’insegnamento / apprendimento, le cui variabili sono molte e non è questa l’occasione di approfondimento, e nel dare in questo processo uno spazio importante al “vissuto intellettuale ed emotivo” degli studenti rispetto alla trasmissione del sapere e allo studio individuale nelle due forme, quella che utilizza la carta e quella che utilizza l’elettronica, in quanto lo scopo della scuola è quello di educare alla cittadinanza, quindi all’uso consapevole di ciò che la civiltà in un dato momento storico offre al singolo e alla comunità.La scelta didattica di ogni docente o gruppo di docenti ha evidenti implicazioni economiche: quindi si pone la domanda sul futuro delle biblioteche sia d’istituto che di classe e sulla loro funzione a fronte degli sviluppi possibili a favore dell’universo digitale.

Ogni singola scuola autonoma ha di fronte a sé un vero problema in termini di sviluppo e d’impiego delle risorse. I tempi: spesso l’azione legislativa non aiuta gli operatori. Lo ammette la circolare annuale stessa (18/2012) quando dice che “la recente adozione delle Indicazioni Nazionali […] potrebbe non aver consentito all’editoria scolastica l’integrale revisione dei testi già in uso”. La riforma degli ordinamenti risale al 2004 (scuola primaria e secondaria di primo grado) e al 2010 (scuola secondaria di secondo grado): perché deliberare in clima di “emergenza” anche quando ciò si potrebbe evitare? E inoltre: perché il decreto con i tetti di spesa viene emanato dopo la circolare e non contestualmente, visto che gli operatori debbono tener conto dell’aspetto finanziario delle adozioni? Per esempio nello scorso a.s. 2010/2011 il decreto ministeriale con l’indicazione dei tetti di spesa porta la data del 10 maggio 2011, mentre la circolare per le adozioni è stata emanata il 25 febbraio 2011 (la numero 18/2011) e nella stessa si dice che: “Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal Collegio dei docenti nella prima decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola”.

Il dirigente scolastico, per esempio, oltre a curare un atto d’indirizzo al collegio deve esercitare la personale vigilanza sulle adozioni: ma è difficile farlo in assenza sino all’ultimo anno, e anche oltre, dei criteri da seguire per svolgere il compito di vigilanza richiesto. La procedura, come descritta, è complessa, articolata, richiede tempo ed energie intellettuali: affinché abbia un senso forte non può essere considerata un semplice atto amministrativo dovuto. Anche qui, come per mille altri campi, si pone il problema delle risorse che lo stato mette a disposizione dell’impegno delle istituzioni e dei singoli operatori. Il rischio, per altro sempre presente, è quello che la procedura si riduca a rito ripetitivo e stanco, perdendo quelle potenzialità che il legislatore le ha affidato. Infine, nella circolare 7 dello stesso mese di febbraio il MIUR nell’ambito dell’azione “Editoria digitale scolastica” si propone di selezionare 20 istituti scolastici per sperimentare alcune proposte editoriali che siano “prodotti multimediali le cui componenti siano estrapolabili dal contesto e utilizzabili dai docenti nello sviluppo di materiali didattici personalizzati, richiedono strumenti di editing che consentano la rieditabilità dei materiali, propongono fortemente l’utilizzo delle tecnologie di rete e di servizi integrativi per una didattica collaborativa, suggeriscono aree tematiche multidisciplinari nell’ottica di ricomposizione dei saperi”. Linguaggio e obiettivi sono veramente ambiziosi: sarà importante diffondere i risultati di tale sperimentazione. Per rendere la procedura efficace motivando anche le componenti degli studenti e dei genitori, in genere stanca e presa da altri pensieri, una proposta coraggiosa viene ad esempio dal liceo classico J. Stellini di Udine ed è presentata dal suo dirigente, il prof. Pasquale D’Avolio (4).

La proposta prevede un percorso comune fra docenti, discenti e genitori con la proposizione di un questionario e la conseguente riflessione sui dati raccolti. Lo stesso presentatore evidenzia l’impegno che la proposta (ma si può dire: qualsiasi proposta diversa dalla prassi usuale) comporta con queste parole: “Voglio solo mostrare il lavoro che un gruppo di docenti del mio liceo… ha svolto con impegno e serietà… né per le grandi (!?) risorse attribuite al Fondo (5) (20 ore in tutto). A volte si lavora semplicemente… perché si crede di migliorare se stessi e gli altri”. L’adozione dei libri di testo è veramente un momento di grande impegno sia individuale che collegiale; può risultare fruttuoso se alla disponibilità al lavoro di moltissimi operatori si abbina un riconoscimento del lavoro stesso in termini di risorse, in termini di tempestività e chiarezza normativa, in termini di aggiornamento pedagogico e tecnologico.

Note
(1) L’art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 275/1999 (regolamento sull’autonomia scolastica, in vigore dal 1 settembre 2000, atto legislativo fondamentale per l’attuale ordinamento scolastico) innova la tradizione e definisce i libri di testo strumenti didattici – al pari di altri presenti nelle scuole – e la loro scelta, adozione e utilizzazione deve essere coerente con il Piano dell’offerta formativa; la scelta inoltre deve essere operata secondo criteri di trasparenza e tempestività.
(2) Con la circolare 39 del 2007 si è fissato anche il tetto di spesa per tutti gli anni di corso della scuola secondaria superiore. Atto dovuto, almeno per il primo ciclo della secondaria superiore, in quanto con la legge finanziaria 2007, legge 296 del 2006, l’obbligo, poi chiamato diritto-dovere, all’istruzione è stato portato a dieci anni, fino al conseguimento del sedicesimo anno di età; inoltre atto politicamente necessitato dalle già evidenziate polemiche e sollecitazioni promosse dalle associazioni dei consumatori.
(3) Questo atto, come molti altri, si trova in rete nella pagina del MIUR, sezione “Ministero”, aprendo la voce “normativa”, suddivisa a sua volta per anno e per mese. Esistono comunque diversi siti, di associazioni professionali, culturali e sindacali, nei quali molti atti sono presenti ordinati per argomento oltre che per progressione cronologica. Conoscendo gli estremi o la titolazione del documento cercato si può risalire ad esso anche mediante i motori di ricerca più diffusi.
(4) La si può leggere all’indirizzo: www.edscuola.it/archivio/ped/nuove_adozioni.html.
(5) Si tratta del Fondo di istituto per la retribuzione delle ora aggiuntive.

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Fulvio Allegramente

Dirigente scolastico dell’istituto di istruzione secondaria Ettore Majorana di Torino.

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