La sindrome di alienazione genitoriale

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Psicologi e psichiatri sono divisi sulla realtà di questa sindrome. Intanto, magistrati, avvocati e periti si confrontano con i suoi presunti effetti.

Psicologi e psichiatri sono divisi sulla realtà di questa sindrome. Intanto, magistrati, avvocati e periti si confrontano con i suoi presunti effetti.

bambiMigliaia di persone ogni anno vivono la separazione. Ogni anno circa centomila bambini e ragazzi vedono i genitori allontanarsi l’uno dall’altro. Nel 2010 sono stati esattamente 103 478. E ogni anno le separazioni aumentano, ormai da molto tempo, al ritmo del 2-3%. Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2010 sono state 88 191. Su mille matrimoni erano state 158 nel 1995, nel 2010 sono state 307, quasi una separazione ogni tre matrimoni, con un aumento percentuale di oltre il 68%. Diminuisce il numero delle nozze, aumenta quello delle separazioni.
La separazione costituisce di solito un passaggio della propria esistenza molto doloroso, che incide profondamente sulla stima di sé, sul proprio senso di identità, sul modo di rapportarsi con gli altri, sulla relazione con i figli, sulla propria professione. Una tempesta che colpisce i sentimenti e spesso, assieme ai frequenti impulsi di vendetta e di rivalsa, innesca reazioni fisiche e psichiche negative: abulia, depressione, inappetenza, perdita di autostima, irritabilità, insonnia.
A prescindere da chi abbia preso la decisione di separarsi (più frequentemente le donne, nella percentuale del 66,1% contro la percentuale maschile del 23,7%, secondo dati Istat riferiti al 2010), maschi e femmine soffrono la loro parte. E tuttavia in questa particolare circostanza – forse l’unica nei rapporti fra i due sessi e certo la prima storicamente – l’uomo costituisce la parte debole: costretto a lasciare la casa familiare (anche se, come spesso accade, ne è il proprietario) entro breve tempo, tenuto al (sacrosanto) obbligo di contribuire al mantenimento della prole e a volte anche a quello di versare un assegno alla ex moglie, soggetto al rischio, molto concreto, di perdere il rapporto con i figli, spesso ridotto a tornare in casa dei vecchi genitori perché impossibilitato a sostenere il peso di un affitto o di un mutuo.
Sarà lei a restare in casa, sarà lei a rimanere con i figli e a deciderne, nel bene e nel male, gran parte della giornata, sarà lei, di solito, a ricevere un assegno dal suo ex che le permetta ove possibile, assieme ai figli, di mantenere il tenore di vita precedente.
La donna gode, nella separazione, di un grande vantaggio: quello di essere madre, il che le conferisce un assiomatico privilegio. Difficilmente ella dovrà dimostrare di essere non solo madre ma una buona madre; quanta fatica dovrà fare invece l’uomo per dimostrare di essere un buon padre: premuroso, amorevole, capace di accudire e capire i figli anche se in tenera età.
Naturalmente, anche gli uomini, nel momento della separazione, danno di solito il peggio di sé. So bene quanti padri scompaiono dopo essere usciti di casa, ignorando le disposizioni del giudice, quanti compiono acrobazie per apparire poveri in canna, quanti (che è la cosa peggiore) intendono la separazione come una riacquistata, giovanile libertà e dimenticano i propri doveri nei confronti dei figli, provocando in loro vuoti dolorosi e forse incolmabili. Per non parlare di quegli uomini che pretendono di riaffermare i loro diritti di padre e di marito con la sopraffazione, le minacce, la violenza.

Metti il papà fuori di casa
In forma molto sintetica, vediamo quali sono, per un padre, gli aspetti economici della separazione e quelli della relazione con i figli. Premesso che è ampiamente dimostrato come la separazione della coppia si traduca, oggi più che mai, in un impoverimento per entrambi, il primo impatto economico (ma anche psicologico) della separazione per un uomo è piuttosto brutale. Con l’udienza presidenziale, nella quale il presidente del Tribunale adotta i cosiddetti “provvedimenti provvisori”, relativi sia all’aspetto economico che a quello della frequentazione dei figli, il padre dovrà lasciare la casa coniugale.
I tempi sono a volte brevissimi: 30, 15 giorni, qualche volta ancora meno. Da pochi anni alcuni tribunali, come quello di Roma, sembrano concedere maggior respiro. Nulla conta il titolo di proprietà. L’abitazione nella quale vivevano i coniugi, infatti, viene assegnata al genitore “collocatario” o affidatario (nel caso di affidamento esclusivo), ossia quasi sempre alla madre. In nome dell’interesse dei figli, la giurisprudenza compatta ritiene che il diritto di proprietà debba cedere di fronte al superiore interesse del minore.
È un principio giusto, che però consentiva, in concreto, situazioni abbastanza paradossali e non proprio eque nei riguardi dei padri. Così i promotori della Legge 54/2006, quella che ha introdotto l’affidamento condiviso e sancito il principio della bigenitorialità, pensarono di porre qualche limite al godimento della casa. «Il diritto al godimento della casa familiare – recita l’art. 2 della Legge (art. 155-quater c.c.) – viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». Il senso di questa disposizione (come quello di molte altre della stessa legge) è stato però svuotato dalla interpretazione della Cassazione e della Corte Costituzionale. La prima con sentenza n. 9995 del 2008 e la seconda con sentenza n. 308 del 2008 hanno stabilito che l’automatismo previsto con grande chiarezza dalla legge non è accettabile: la decadenza dell’assegnazione non si concretizza al verificarsi dei casi elencati, ma resta subordinata «ad un giudizio di conformità dell’interesse del minore».

Gli assegni del papà
Il padre esce dunque dalla abitazione familiare, sulla quale spesso grava un mutuo a suo carico (può portare con sé gli effetti personali, non mobili, né quadri, spesso neppure libri) e deve trovare una soluzione abitativa. Difficilmente potrà acquistare una seconda casa, ma anche affittarne una non sarà facile. Perché c’è un secondo ostacolo: l’assegno di mantenimento, dovuto per la moglie se questa non lavora (sorvolo su altre forme di sostegno come l’“una tantum” o l’assegno alimentare) e per i figli. Anche se la ex moglie ha un reddito, il giudice può, “ove necessario”, stabilire un assegno “perequativo” a suo favore, con il fine di ristabilire un equilibrio fra i due redditi.
Alcune associazioni forensi e studi legali e molte associazioni di padri separati sostengono che l’assegno viene praticamente sempre disposto. E del resto, per la Cassazione il fatto che i figli convivano prevalentemente con un genitore (quasi sempre la madre) giustifica un maggior onere di spese e quindi una sorta di automatismo dell’assegno da parte del genitore non convivente.
L’affidamento condiviso – ha stabilito la Suprema Corte – «non può certo far venire meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno a favore del genitore con il quale gli stessi convivono». C’è poi un altro punto dolente, che è quello del “precedente tenore di vita”. L’assegno, infatti, ha la funzione di garantire all’ex coniuge e ai figli il “tenore di vita precedente”. Si tratta, a mio avviso, di un principio illogico e anacronistico. Se la separazione di per sé comporta un impoverimento di entrambi (e di conseguenza, per quanto doloroso sia, dei figli) e in particolare dell’uomo, come si può pretendere che questi debba garantire a moglie e figli il tenore di vita che c’era prima? Se, giustamente, si ritiene la separazione un diritto a prescindere da chi la chiede non è anche giusto che entrambi sopportino un abbassamento inevitabile, fisiologico del tenore di vita? In tempi di crisi galoppante, non sarebbe ora di capire che le esigenze di padri e madri (e anche, diciamolo, dei figli) devono ridursi e che sarebbe opportuno rivedere l’automatismo di certi criteri economici?
La giurisprudenza ha più volte ribadito che l’assegno è basato sulla disponibilità economica del genitore e non sulle esigenze effettive del minore. Siamo sicuri che questo principio sia giusto? E che non sia in qualche caso anti-pedagogico? A volte si è parlato di un obiettivo tendenziale. Come in quella sentenza di Cassazione dove si precisa che «la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento coniugale e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, perché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, cosicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato».
Se queste sono alcune delle difficoltà economiche che un padre separato deve affrontare, c’è poi il versante – dolorosissimo – del rapporto con i figli. Premesso che la separazione è sempre un trauma, per la coppia e per i figli (ma anche che una buona separazione è preferibile a un cattivo matrimonio), essa potrà essere elaborata e superata o lasciare invece tracce indelebili sui minori a seconda di come i genitori vivono (e soprattutto fanno vivere ai figli) l’evento.

 

pain1Papà alienato, mamma alienante
Dolore e disorientamento, ma anche riorganizzazione dei rapporti padre-figlio se la separazione avviene tra persone mature, civili, consapevoli. Ma se, come spesso accade, la separazione è conflittuale e la madre approfitta della sua obiettiva posizione di vantaggio per ostacolare la frequentazione dei figli con l’ex partner, per svilire la figura del padre, per strumentalizzare i figli in operazioni di schieramento e ricatto? Allora possono aprirsi scenari davvero terribili, che possono giungere all’orribile escamotage di accusare falsamente l’ex coniuge di abusi sessuali sui figli. L’effetto è drastico e immediato sul piano giudiziario, disastroso su quello umano: ricevuta una simile accusa (ma basta un sospetto adombrato) il giudice dovrà disporre immediati accertamenti. E mentre si avviano questi controlli (lunghi, delicati,  forieri di conseguenze immaginabili per il padre, ma anche per i figlio) non potrà che sospendere (o nella migliore delle ipotesi consentire “in modo protetto”, il che significa sotto il controllo di personale dei servizi sociali) ogni rapporto fra padre e figli.

Il problema delle false denunce
La percentuale di false denunce di abusi sessuali è molto elevata. Secondo l’AMI (Associazione Matrimonialisti Italliani), il 70% di esse «si esaurisce con provvedimenti di archiviazione, proscioglimento o assoluzione». La stessa percentuale, 70%, fu indicata dal neuropsichiatra infantile Fabio Canziani durante un workshop internazionale promosso dal centro di cultura scientifica “Ettore Majorana” di Erice.
Un genitore animato da odio e rancore può arrivare alla PAS (Parental Alienation Syndrome). Individuata e descritta nel 1985 dallo psichiatra americano Richard A. Gardner, della Columbia University di New York, e tradotta in Italia da Guglielmo Gulotta e Isabella Buzzi, nel 1998, come Sindrome di Alienazione Genitoriale, essa consiste in un complesso quadro psicopatologico che può insorgere (o meglio, essere indotto) in bambini e ragazzi coinvolti nella separazione dei genitori. La PAS si sostanzia in una campagna di denigrazione attuata dal figlio, su incitazione di un genitore (detto “alienante” o “indottrinante”) nei confronti dell’altro genitore (detto genitore “alienato” o genitore “bersaglio”) ed è più frequentemente posta in essere dalla madre, che ha maggiori possibilità di attuarla.
Sulla PAS si è fatto un gran parlare in occasione dell’episodio del bimbo di Cittadella (Padova), prelevato a scuola dalla Polizia nel modo che tutti abbiamo visto, in esecuzione di un provvedimento giudiziario che lo affidava al padre dopo che era stata riscontrata una sindrome di alienazione genitoriale attuata dalla madre (di recente la Cassazione ha ribaltato la decisione e il bambino è stato nuovamente affidato alla madre).
Psicologi e psichiatri sono divisi sulla effettiva realtà di questo quadro diagnostico e persino sulla sua denominazione.
I cosiddetti “negazionisti” invocano il fatto che la PAS non ha finora trovato accoglienza nel DSM (Diagnostic Statistic Manual), la “Bibbia” americana che definisce i disturbi pschiatrici, ma sta di fatto che magistrati, avvocati e periti si trovano sempre più spesso a confrontarsi con sintomi e comportamenti che rispecchiano comunque il quadro che fu tracciato da Gardner. Comunque la si voglia chiamare, che si possa o meno definire “sindrome”, che abbia o no carattere di disturbo psichiatrico, a me pare che la sua realtà e la realtà drammatica delle sue conseguenze dovrebbero imporne lo studio e la ricerca delle possibili soluzioni.

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