La cittadinanza pietra su pietra

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La storia dell’archeologia può servire alla formazione del cittadino? Intorno alla “Regina inscriptionum” di Gortina.

 

Di ritorno da Creta, proverò a rispondere a questa domanda – se l’archeologia “serva” all’educazione alla citadinanza – che interesserà forse i docenti di storia del biennio, mettendo mano ad alcuni appunti di viaggio inerenti l’antica città di Gortina[1] e le dodici lastre che compongono quella che uno dei padri dell’archeologia italiana, Domenico Comparetti, definì la “Regina delle iscrizioni”.

La mia ipotesi è che a partire da Gortina sia possibile tracciare un percorso di valorizzazione della componente civica dell’insegnamento storico: le radici antiche del diritto greco messe in relazione con altre attestazioni del Vicino Oriente offrono una singolare opportunità di riflessione sulla legge come espressione di partecipazione e piena fruizione dei diritti di cittadinanza.

Gortina tra mito e storia

Importante insediamento già in età subminoica, Gortina si trova al centro della piana di Messarà, regione centro meridionale dell’isola, lontana dai circuiti turistici balneari e raggiungibile con le strade tortuose che attraversano tutta l’isola partendo dall’asse viario che connette Heraklion a Chania, a nord, per dirigersi verso i centri meridionali che in passato hanno avuto rilevanza non minore di quelli settentrionali. Chi arriva a Gortina da Chania si imbatte lungo il tragitto nel massiccio del Monte Ida, che la leggenda vuole legato all’infanzia di Zeus, sottratto al padre divoratore Crono e affidato dalla madre Rea al nutrimento della capra Amaltea.

Sempre a Creta e proprio a Gortina, sotto un ombroso platano in prossimità del fiume Leteo, lo stesso Zeus che, prese le sembianze di un bianco toro, aveva condotto sin qui Europa, bellissima regina di Tiro, si unì a lei, forse in forma d’aquila, e generò Minosse, primo re dell’isola. L’albero plurimillenario, stando alla credenza, sarebbe sopravvissuto fino ad oggi e lo si ammira, nei pressi dell’odeon che appunto ospita la monumentale testimonianza epigrafica.

Si aggiunga che proprio Gortina avrebbe ospitato anche l’unione tra Pasifae e il toro regalato da Poeseidone, da cui nacque il Minotauro, e che una tradizione bizantina colloca in questa città anche il labirinto in cui il mostro fu rinchiuso: si comprenderà che ci troviamo proprio nel cuore del mito. Ciò spiega anche la fama che sin nell’antichità interessa le antiche istituzioni e le leggi dell’isola di Creta (da cui deriverebbero anche quelle di Sparta, forse in ragione della comune etnia dorica a partire dal cosiddetto medioevo ellenico); quelle di Gortina, in particolare, scolpite nella pietra tra VI e V secolo, esplicitamente rimandanti a una tradizione legislativa ancora più antica, hanno un impianto innovativo e libertario che sembrerebbe affondare radici in epoca minoica.

Citata nel catalogo delle navi di Omero come teichionessa (“dotata di mura”), la Gortina già florida in epoca arcaica, conferma la sua centralità in età storica, ellenistica e romana. La tradizione locale vuole che di qui sia passato l’apostolo Paolo, che convertì il primo vescovo di Creta, Tito, martirizzato proprio a Gortina, dove gli fu dedicata la basilica di Agios Titos. Nel III secolo d.C. i decreti di Decio procurarono il martirio e la morte di Dieci santi, gli Agii Deka da cui prende il nome uno dei villaggi e a cui fu dedicata, nel punto esatto del martirio, una chiesa di media età bizantina.

 

La Regina inscriptionum

Ma veniamo all’iscrizione che da oltre cento anni impegna in particolare missioni di archeologi italiani. Ad averne il tempo, ci sarebbe di che imbastire più d’una lezione sull’avventurosa esplorazione che muoveva archeologi e appassionati dilettanti inglesi, francesi e tedeschi, verso quell’isola di Creta che negli anni ottanta del XIX secolo era ancora turca. La scoperta del primo blocco di pietra è del 1857, ad opera degli archeologi francesi Léon Thenon e George Perrot, ma il merito di averla riportata alla luce nella sua interezza, a partire dal 1884, si deve a Federico Halbherr che alla missione fu indirizzato dal suo maestro Domenico Comparetti. I 72 taccuini manoscritti che testimoniano la storia della scoperta sono oggi conservati alla Scuola Archeologica Italiana di Atene.

L’epigrafe monumentale scoperta e trascritta da Halbherr fu incisa su lastre di poros (clacare locale) tra VI e V secolo a.C., in dialetto dorico, con scrittura continua bustrofedica (che, per ogni rigo, cambia direzione al raggiungimento del margine); conta 12 colonne, per 1,70 m di altezza e 8,71 m di lunghezza, una monumentalità che giustifica l’epiteto di “Regina delle iscrizioni” coniato dal Comparetti.

La collocazione attuale non corrisponde a quella originale: le lastre sarebbero state originariamente parte di un edificio circolare, probabilmente destinato ad accogliere l’assemblea dei cittadini, e poi numerate e reimpiegate in epoca ellenistica e quindi traianea (I sec. d.C.), nella costruzione dell’odeon, edificio coperto a forma di anfiteatro, destinato agli spettacoli pubblici di musica e danza.

L’iscrizione di Gortina non è neppure la più antica attestazione di leggi greche, lo stesso Halbherr recuperò epigrafi più antiche, esposte lungo il basamento del Pithion, tempio edificato tra VIII e VII secolo in onore di Apollo, il dio garante dell’ordine del cosmo e dunque anche della politica, nel caso specifico degli accordi tra i diversi gruppi aristocratici della città. Ciò che però rende l’iscrizione tanto importante è che essa conserva il più vasto e sistematico codice civile greco (una sorta di moderno “testo unico”, per la città cretese arcaica, che riprende ed emenda norme precedenti), per di più esposto in modo monumentale lungo le pareti di un edificio pubblico non religioso.

La scoperta ha avuto enorme rilevanza in Italia e chi volesse ammirare l’epigrafe senza fare troppa strada potrebbe recarsi a Palazzo Corsini a Roma, sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dove nella Sala Dutuit trova spazio il calco delle 12 colonne gortine.

Alcune foto della sala Dutuit e di Halbeherr a Gortina davanti all’iscrizione sono reperibili sul sito dell’Accademia dei Lincei.

 

La modernità del diritto gortino

La “Regina delle iscrizioni” racconta moltissimo dei costumi e delle relazioni che intercorrono tra i cittadini della polis: vi sono normate l’adozione, il matrimonio e il divorzio, le norme per la schiavitù, il ruolo della donna nella società. Sono fissate prerogative e limiti del magistrato più importante, il kosmos, carica temporanea e collegiale. La violenza privata e lo stupro vengono condannate e punite con sanzioni pecuniarie estremamente dettagliate.

Si dice che i Turchi dominatori di Creta non vedessero di buon occhio la traduzione dell’epigrafe per ragione di moralità: ancora sul finire del XIX secolo colpiva la modernità delle leggi che, per esempio, assegnavano alla donna un ruolo e una libertà ben superiore a quella delle cittadine ateniesi coeve. Eccone alcuni stralci nella traduzione di Alberto Maffi.

(II Colonna) Quando marito e moglie divorziano, (la donna) abbia le cose che sono sue, avendo le quali è giunta presso il marito, e la metà dei frutti, se ve ne siano (prodotti) dai suoi beni, e la metà di ciò che ha tessuto, se vi sia, e cinque stateri, se il marito sia responsabile del divorzio. Qualora il marito sostenga di non essere responsabile, il giudice decida giurando.

(III Colonna) Se il marito muore lasciando figli, se la moglie vuole, si sposi, avendo le cose che sono sue e le cose che il marito le abbia dato in conformità a ciò che è stabilito alla presenza di tre testimoni liberi maggiorenni (dromeis). Se porta via qualcosa dei figli, sia passibile di azione in giudizio. Se (il marito) la lascia senza figli, (la moglie) abbia le cose che sono sue, metà di ciò che ha tessuto, riceva insieme agli aventi diritto una porzione dei frutti che si trovano nella casa, e ciò che il marito le abbia dato in conformità a ciò che è scritto. Se porta via qualcosa d’altro sia passibile di azione. Se la moglie muore senza lasciare figli, (il marito) dovrà restituire i suoi beni agli aventi diritto a succederle, e la metà di ciò che ha tessuto e dei frutti, se ve ne siano dei suoi beni, la metà.

(VIII Colonna) Se il marito muore lasciando all’ereditiera dei figli, se lei vuole, si sposi con l’uomo della tribù con cui può; ma non sia obbligata a sposarsi.

 

Dalla storia alla cittadinanza

Chi abbia un po’ di dimestichezza con l’insegnamento della storia greca riconoscerà il pregio di queste poche righe nella costruzione di un percorso sulle relazioni tra i generi nel mondo greco, tradizionalmente un po’ appiattite sul modello ateniese, che non concedeva alla donna il possesso di beni e le imponeva un tutore e un rappresentante davanti alla città, nel caso in cui si fosse trovata a comparire in tribunale per cause che la riguardassero. La donna di Gortina, al contrario, compariva in tribunale da sola, disponeva di un patrimonio, divideva l’eredità con i fratelli e decideva circa le proprie nozze. Sembra proprio, tra le righe di questo testo, di vedere elevati a un livello molto alto quei pur parziali “diritti” femminili che hanno anticamente connotato le poleis di origine dorica.

Il secondo elemento d’interesse pedagogico nasce dalla comparazione: chi volesse presentare ai propri studenti il codice di Gortina, potrebbe approntare un confronto con il più noto codice del Vicino Oriente Antico, il Codice di Hammurabi. Anche in quel caso un’iscrizione, ma con alcune sostanziali differenze: la prima e più scontata riguarda la pena, punizioni fisiche fino alla condanna a morte per il diritto babilonese, sanzioni pecuniarie nell’esempio greco. Tuttavia il maggior rilievo andrà alla formulazione del codice: norme e sanzioni che rappresentano il sentire della comunità nel caso di Gortina, sentenze emanate da un sovrano assoluto, che vuol dirsi giusto, nel secondo. Il confronto offre una buona occasione per riflettere sui significati e sui differenti impieghi (attuali) delle parole codice, legge, sentenza, pena e sanzione. Per intenderci, è noto che, quando definiamo “codice” una attestazione antica, non attribuiamo al termine l’identico valore con cui esso definisce le nostre raccolte normative (codice penale, civile, ecc); d’altra parte, sarà interessante sottolineare la differenza tra norma (ambito legislativo) e sentenza e pena connesse alla sua trasgressione (ambito giudiziario).
Ma, quel che forse più conta, la differente formulazione aiuta a collocare meglio il concetto di cittadinanza nelle radici più profonde e remote dell’Europa.

I Greci di Gortina sono cittadini, la conoscenza delle leggi è per la maggioranza di loro frutto di un apprendimento pragmatico e orale che si esplica nel luogo pubblico in cui la monumentale iscrizione è esposta, l’agorà, l’edificio antico circolare del bouleuterion. Le leggi sono espressione di una collettività di uomini liberi che fissano dei criteri per convivere pacificamente e fruttuosamente. Non conta che molti di quegli antichi cittadini non fossero nella piena condizione di leggere e comprendere ciò che era inciso sulle pareti: ciò che accade nell’agorà mette in connessione la libertà di ciascun partecipante all’assemblea con l’iscrizione affidata dai capi delle tribù aristocratiche allo scriba, e questi, invocata la protezione degli dei, mette mano a parole che la pietra renderà eterne.

Nel mondo babilonese, al contrario, la sovranità assoluta di Hammurabi relega i cittadini al ruolo di sudditi e l’epigrafe è tributo ad un re la cui giustizia ha connotati altrettanto assoluti e quasi divini, e non sarà un caso che il focus delle sentenze sia l’ambito penale, anche se i testi consentano di desumere dalle sentenze del monarca dati che riguardano la composizione della società. La legge per i Babilonesi non è frutto di una contrattazione politica che ha il suo centro in un luogo accessibile a chiunque abbia cittadinanza, non nasce cioè dalla libera espressione della parola e dunque non è sintesi di interessi diversi, né assunzione di responsabilità; nel Vicino Oriente il suddito è soggetto a una legge che ha nel sovrano il suo unico arbitro ed emanatore.

Si diceva dell’incontro tra Zeus ed Europa e di come, in epoca storica, tutta la Grecia guardasse a Creta per le sue istituzioni e le sue leggi. Il mito suggerisce una via di impiego attuale del codice gortino, esempio concreto di come gli esseri umani, uomini e donne, hanno progressivamente trovato nella contrattazione politica la via della convivenza civile, quindi offerto le proprie leggi alla tutela divina, anziché lasciare che altri, in ragione di un potere incontrastato e incontrastabile, imponessero loro le regole del vivere insieme.

Insomma, Zeus portò a Creta Europa e noi a Creta potremmo guardare per scoprire la culla antica e nobile della nostra identità europea.


[1] Queste note devono molto alla visita archeologica del sito di Gortina, guidata dalla professoressa Maria Elena Gorrini (Università di Pavia) e alla sua relazione del 7 settembre 2021, nell’abito del Seminar for High School Teachers in Classics Chanià, 6 – 10 September 2021 200 years after the Greek Επανάσταση and the Italian Risorgimento: the Greek and Roman roots of the political ideology.

Mi accompagna nel ricomporre quanto ascoltato nell’attività seminariale una pubblicazione acquistata in loco: A.S. Vasilakis, La grande iscrizione del codice di leggi di Gortina, Edizioni Mystis, Heraklion.

Scusandomi per le eventuali imprecisioni, suggerisco A. Maffi, Studi recenti sul codice di Gortina, “Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico” 6, 2003, 161-226. (facilmente recuperabile on rete https://www.ledonline.it/Dike/allegati/dike6_Maffi.pdf). Per chi volesse arricchire le lezioni con materiali fotografici ed audiovisivi, mi pare essenziale la visita dell’apposita sezione nel sito della Scuola archeologica italiana di Atene, https://www.scuoladiatene.it/webinars/scavi-a-creta/gortina.html.

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Elena Rausa

Docente di Lettere nei Licei e Dottoressa di Ricerca in Italianistica. Ha pubblicato tre romanzi: “Le invisibili” (Neri Pozza, 2024), “Ognuno riconosce i suoi” (Neri Pozza, 2018), “Marta nella corrente” (Neri Pozza, 2014).

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